danno contrattuale
Il concetto di danno contrattuale si riferisce al risarcimento dovuto al creditore in caso di inadempimento di un contratto da parte del debitore. Esso è regolato dal Codice Civile italiano, in particolare dall'articolo 1218, che stabilisce l'obbligo di risarcire i danni derivanti dall’inadempimento contrattuale.
Secondo la normativa, la responsabilità contrattuale si attua quando il debitore non esegue esattamente la prestazione dovuta. In questo caso, è tenuto a risarcire i danni, salvo che possa dimostrare di non avervi dato causa (art. 1218 Codice Civile). Il risarcimento comprende sia la perdita subita (danno emergente) sia il mancato guadagno (lucro cessante). L'articolo 1223 del Codice Civile specifica che il danno risarcibile coincide con queste due forme di perdita.
Inoltre, la quantificazione del danno derivante da inadempimento contrattuale avviene attraverso l'equo apprezzamento del giudice, che può considerare anche i danni futuri, ma non richiesti i guadagni non realizzati (come descritto in un articolo specifico su questo tema).
Per approfondire ulteriormente, è possibile consultare i seguenti link:
- Responsabilità contrattuale - Ezio Bonanni
- Art. 1218 Codice Civile - Brocardi.it
- Danno da inadempimento contrattuale - Studio Sicchitano
- Risarcimento del danno per inadempimento contrattuale - Studio Iuram
- Art. 1223 Codice Civile - Brocardi.it
Questa panoramica evidenzia l'importanza di adempiere agli obblighi contrattuali e le conseguenze legali dell'inadempimento, sottolineando diritti e doveri delle parti coinvolte.
Sources


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